Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria
Il Responsabile del procedimento ha 40 (quaranta) giorni di tempo dalla presentazione della richiesta, per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere (non vincolante) della Commissione per il Paesaggio. L’istanza verrà poi trasmessa alla competente Soprintendenza corredata di tutta la documentazione, oltre all’istruttoria tecnico illustrativa del Responsabile del procedimento contenente il parere della Commissione per il Paesaggio e la proposta motivata di provvedimento.
La Soprintendenza ha 45 (quarantacinque) giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241/1990 e il Comune entro 20 (venti) giorni rilascia l’autorizzazione paesaggistica.
Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento: motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, gli interessati hanno 10 (dieci) giorni per produrre osservazioni. In caso di persistente contrasto con la normativa di riferimento, il Soprintendente comunica il provvedimento finale di diniego motivandolo e il Comune provvede in conformità.
Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata
Viene verificato se la realizzazione dell’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’Autorizzazione paesaggistica o se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario. In questo caso verrà comunicato al richiedente, che l’intervento non è soggetto ad Autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
Ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, se necessari verranno richiesti in un’unica volta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’istanza, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza oppure, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, il Comune trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 25 (venticinque) giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, al Comune, il quale rilascia l’Autorizzazione paesaggistica nei 10 (dieci) giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nel termine di 20 (venti) giorni, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990 e il Comune provvede al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica nei 10 (dieci) giorni successivi.
Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.
In caso di esito negativo (motivi ostativi) della valutazione, la Soprintendenza, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato e per conoscenza al Comune, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 (quindici) giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 (venti) giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente (diniego).
In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per PEC al richiedente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 10 (dieci) giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 (venti) giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente, che provvede in conformità (diniego).
L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, ed ha durata di 5 (cinque) anni, trascorso questo termine sarà necessario ottenere una nuova autorizzazione. E’ impugnabile al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il diniego all’autorizzazione.