Nel caso in cui vi fossero, da interventi edilizi precedenti, tolleranze esecutive che non costituiscano violazioni urbanistiche ed edilizie dovranno esser dichiarate nell’Attestazione dello Stato Legittimo da un tecnico abilitato con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, o scioglimento della comunione, di diritti reali.
Quindi si dovrà ricostruire lo stato legittimo dei luoghi e delle costruzioni tracciando il mosaico dei provvedimenti succedutisi negli anni, fino a raggiungere il titolo meno recente che riguardi l’intera struttura.
Nei casi di mancanza (solo per immobili ante 1967) o di irriperibilità del titolo edilizio, lo stato legittimo può essere dimostrato in via indiziaria, attraverso le informazioni catastali di primo impianto ed altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.