Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
Proprietari o aventi titolo che rivolgendosi a tecnici abilitati, possono realizzare le opere edilizie elencate all'art. 136 della Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche, nel rispetto del Piano Operativo Intercomunale, del Regolamento Edilizio e della altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico etc.
Descrizione
Gli interventi che non ricadono nella condizione richiesta per il Permesso di Costruire (P.d.C.), per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), per l’edilizia libera vengono presentati attraverso Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) come riportato dall’articolo 136 comma 4 della Legge Regione Toscana n. 65 del 10/11/2014 come;
-
gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali dell’edificio né i prospetti, compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari
-
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che non comportano mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali dell’edificio
-
la realizzazione di manufatti pertinenziali senza rilevanza strutturale che non comportano l'interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale
-
mutamenti della destinazione d'uso senza opere, nella stessa categoria funzionale, quando previsti dalla normativa comunale
-
le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere
-
le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso
-
ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività e purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
La comunicazione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio.
Come fare
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata deve essere inviata online dallo Sportello per l’Edilizia
Cosa serve
A seconda delle caratteristiche dell’intervento ed alle scelte effettuate nella compilazione vengono richiesti degli allegati obbligatori e facoltativi, quelli inoltrati dovranno comunque esser firmati digitalmente
tra gli allegati obbligatori c’è il pagamento dei diritti di segreteria da pagare tramite il sistema PagoPa all’interno del portale per l’invio della comunicazione
- deposito stato finale delle CILA (art 136 comma 4bis LR 65/2014) deve essere inviato tramite il portale SUE
- comunicazione di fine lavori deve essere inviata tramite il portale SUE
Cosa si ottiene
Tenuto conto della completezza documentale, è possibile effettuare le opere edilizie previste dall’art. 136 c.4 della LR 65/2014
Tempi e scadenze
Quanto costa
vedi tabella diritti di segreteria
Il calcolo degli eventuali oneri per il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) deve essere allegato alla C.I.L.A.
Il pagamento viene effettuato tramite il Portale Pago PA da corrispondere al momento della presentazione della comunicazione art. 190 comma 1 L.R. 65/2014, in un’unica soluzione a meno che non sia applicata una rateizzazione. Il Comune si riserva di richiedere eventuali integrazioni.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Prenota appuntamentoCasi particolari
SANZIONI
all’art. 6 bis del DPR n. 380/2001 comma 5, la sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione ammonta ad euro 1.000, eventualmente ridotta ad euro 333,33 (riduzione di due terzi) se la comunicazione è effettuata spontaneamente quanto l’intervento è in corso di esecuzione
Ulteriori informazioni
E’ possibile integrare le pratiche già presentate, accedendo sul portale SUE e dopo aver individuato la pratica fra quelle già presentate eseguire le integrazioni come:
- modificare soggetti coinvolti (professionisti o imprese esecutrici)
- comunicare inizio lavori
- voltura
- proroga fine lavori
- integrazione documenti
Nel caso in cui si intenda rinunciare all’esecuzione delle opere dovrà esser fatta comunicazione comunicando l’apposito modulo allo Sportello per l’Edilizia Privata, mediante PEC. (link archiviazione)
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Ufficio responsabile
Documenti
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Contenuti correlati
-
Amministrazione
-
Servizi
-
Documenti
-
Notizie