Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Proprietari o aventi titolo che possono realizzare le opere edilizie elencate all'art. 135 della Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche, nel rispetto del Piano Operativo Intercomunale, del Regolamento Edilizio e della altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico etc.
Descrizione
Attraverso la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è possibile eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile che non rientrano in edilizia libera o non richiedono un Permesso di Costruire o una C.I.L.A., cioè quegli interventi che vanno a coinvolgere gli elementi strutturali di un edificio senza alterare la volumetria, sagoma, superficie e prospetti. Con la S.C.I.A. si possono effettuare lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzioni straordinarie e cambi di destinazione d’uso dell’immobile.
Pertanto riguarda:
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interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità;
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interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici;
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interventi di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici;
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interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi;
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interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% della volumetria complessiva dell’edificio all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale. E' compresa la demolizione di volumi secondari che fanno parte di una stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione all'interno del resede di riferimento e i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
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mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, senza opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni;
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demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
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installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie (articoli 12 e 13 Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/R del 25/08/2016);
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installazione di manufatti per gli appostamenti fissi autorizzati per l’esercizio dell’attività venatoria (articolo 34 comma 6 quater Legge Regione Toscana n. 3 del 12/01/1994);
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le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB) se non sono riconducibili a attività edilizia libera;
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installazione di manufatti e impianti per la produzione, stoccaggio e distribuzione di energia nei casi previsti dall’articolo 16 della Legge Regione Toscana n. 39 del 24/02/2005;
Il D.P.R. n. 380/2001 art. 22 comma 2 bis e la L.R. n. 65/2014 art. 135 comma 2 prevedono la possibilità di realizzare mediante S.C.I.A. con sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire e che risultano conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire non comportano la sospensione dei relativi lavori se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
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sono conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e non sono in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
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non comportano modifiche della sagoma dell’edificio se sottoposto a vincolo o ricade in zona omogenea A o altra zona assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducono innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportano incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard
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nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore
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nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio del D.lgs n. 42/2004, sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure hanno ad oggetto interventi non soggetti ad autorizzazione.
Inoltre non comportano la sospensione dei lavori le varianti in corso d’opera che non si configurano come una variazione essenziale al permesso di costruire.
Come fare
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere inviata online dallo Sportello per l’Edilizia
Cosa serve
A seconda delle caratteristiche dell’intervento ed alle scelte effettuate nella compilazione vengono richiesti degli allegati obbligatori e facoltativi, quelli inoltrati dovranno comunque esser firmati digitalmente
tra gli allegati obbligatori c’è il pagamento dei diritti di segreteria da pagare tramite il sistema PagoPa all’interno del portale per l’invio della comunicazione.
- deposito stato finale dell’opera (art 143 comma L.R. n. 65/2014 comma 3 ) deve essere inviato tramite il portale S.U.E.
- comunicazione di fine lavori deve essere inviata tramite il portale S.U.E.
Cosa si ottiene
Tenuto conto della completezza documentale, è possibile effettuare le opere edilizie previste dall’art. 135 della L.R. n. 65/2014
Tempi e scadenze
Quanto costa
vedi tabelle diritti di segreteria - costo di costruzione - oneri di urbanizzazione
monetizzazione in materia edilizia (posto auto) € 3.000,00
Il calcolo degli eventuali oneri per il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) deve essere allegato alla S.C.I.A.
Il pagamento viene effettuato tramite il Portale Pago PA da corrispondere al momento della presentazione della comunicazione art. 190 comma 1 L.R. 65/2014, in un’unica soluzione a meno che non sia applicata una rateizzazione. Il Comune si riserva di richiedere eventuali integrazioni.
Nel caso di scelta del pagamento rateizzato occorre allegare il prospetto dello schema di rateizzazione e le relative garanzie.
Accedi al servizio
Puoi accedere a Segnalazione Certificata di Inizio Attività direttamente online.
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SANZIONI
La realizzazione di opere prive senza aver presentato la S.C.I.A. comporta conseguenze sanzionatorie sia di natura amministrativa
Ulteriori informazioni
E’ possibile integrare le pratiche già presentate, accedendo sul portale S.U.E. e dopo aver individuato la pratica fra quelle già presentate eseguire le integrazioni come:
- modificare soggetti coinvolti (professionisti o imprese esecutrici)
- comunicare inizio lavori
- voltura
- proroga fine lavori
- integrazione documenti
Nel caso in cui si intenda rinunciare all’esecuzione delle opere dovrà esser fatta comunicazione comunicando l’apposito modulo allo Sportello per l’Edilizia Privata, mediante PEC.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Ufficio responsabile
Documenti
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