Si informa la cittadinanza che presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Fauglia sono depositati i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto: "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".
I cittadini iscritti nelle liste elettorali potranno apporre la propria firma presentandosi con un documento di riconoscimento presso l'ufficio Anagrafe.
Maggiori informazioni sul Comitato Promotore e sull'iniziativa sono disponibili sul sito https://anagrafeantifascista.it e sul gruppo Facebook "Legge antifascista Stazzema".
La suddetta raccolta firme è attiva in tutta Italia. Saranno necessarie 50mila firme per portare la proposta di legge in Parlamento. Il comitato promotore per la proposta dei legge è presieduto dal sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona.
Proposta di Legge di iniziativa popolare annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020 «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti» - Comitato promotore: Legge Antifascista - scadenza 31 marzo 2021
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.