ZONA ARANCIONE
- Limiti agli spostamenti: in qualsiasi orario del giorno o della notte, è vietato uscire dal proprio comune e dalla propria regione, salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità, ovviamente da indicare sul modulo di autocertificazione (vd. ALLEGATO)
N.B. Per approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità è consentito spostarsi nei Comuni limitrofi
- Attività commerciali: bar, ristoranti e pasticcerie rimangono chiusi h24, ad esclusione di catering e mense. Concesso il servizio di asporto (soltanto fino alle 22 e con divieto di consumare in loco o nelle vicinanze) e di consegna a domicilio. Rimangono chiuse palestre, piscine e centri sportivi, così come musei e mostre, teatri e cinema. Sospese le attività di sale scommesse, bingo e slot machine anche nei tabaccai. Chiusi anche i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (ad eccezione di farmacie e parafarmacie).
- Sono aperti i parrucchieri e i barbieri mentre i centri estetici sono chiusi, aperti anche i supermercati (e con essi tutti i negozi di generi alimentari), le farmacie e le parafarmacie.
- Tra le altre attività che rimangono aperte (proprio perché considerate di prima necessità), anche edicole, librerie e cartolibrerie, negozi di computer, elettronica ed elettrodomestici, di articoli sportivi e biciclette, concessionarie di auto e moto, i negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona (comprese lavanderie e tintorie), le ferramenta, i fioristi e i vivai, i negozi di animali, ed i negozi di giocattoli e vestiti per bambini.
Le misure imposte nelle zone arancio saranno in vigore per 15 giorni. A seconda, poi, dell'evolversi dell'epidemia le regioni potranno trasformarsi in una zona gialla oppure rossa.
- Capienza mezzi pubblici ridotta al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- Didattica. Resta la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie. Didattica a distanza per gli studenti delle superiori.
modello_autodichiarazione_editabile.pdf (626,96 KB) |
Dpcm_20201103_aree.pdf (1,18 MB) |