E' CONSENTITO LO SPOSTAMENTO ANCHE IN ALTRO COMUNE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI A CONDIZIONE CHE IL PUNTO VENDITA SIA QUELLO PIU' VICINO E O ACCESSIBILE DALLA PROPRIA ABITAZIONE
Chiarisce questo aspetto
La Circolare del Ministero dell'Interno del 22/03/2020 a pag 5 e 6) così recita:
"Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto di vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune."
circolare d.P.C.M. 22 marzo 2020MinisteroInternoSpostamenti (1,35 MB) |