Si ricorda che ai sensi dell'art. 281 comma 1, lettera b), del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, i gestori degli stabilimenti anteriori al 2006, autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1° gennaio 2000 ai sensi della precedente normativa (D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203), devono presentare una domanda per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 entro il 31 dicembre 2013. La scadenza indicata riguarda essenzialmente le attività, anteriori al 2006, autorizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1989 ed il 31 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Le imprese di cui sopra che non provvederanno a richiedere il rinnovo delle autorizzazioni tramite i competenti Servizi di Sportello Unico Attività Produttive dei Comuni, entro il termine ultimo del 31-12-2013, saranno considerate in esercizio senza autorizzazione dal 1 gennaio 2014, con decadimento irreversibile della precedente autorizzazione e assoggettamento alle sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs 152/06. La domanda di autorizzazione per il rinnovo del provvedimento autorizzativo in scadenza deve essere presentata seguendo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (per la redazione della domanda sono disponibili sul sito internet della Provincia apposite linee guida, http://www.provincia.pisa.it/uploads/2013_12_6_11_50_54.pdf ), ovvero tramite richiesta di adesione alle autorizzazioni predisposte in via generale (semplificata) dalla Provincia di Pisa per alcune categorie di attività ricadenti all'art. 272.2 del D.Lgs. 152/2006 (Determinazione n. 4323 del giorno 11-10-2011, disponibile al link http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=44245&lang=it ), se in possesso dei requisiti previsti. Il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, fornisce poi indicazioni in merito alle modalità obbligatorie di presentazione delle domande relativamente a tutti gli altri titoli abilitativi ambientali elencati al comma 1 dell'art. 3 della suddetta norma che devono essere necessariamente ricompresi nella AUA alla scadenza della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi della vecchia normativa o, più in generale, alla scadenza di ogni altro titolo abilitativo. Il rinnovo in via ordinaria delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 deve essere sempre richiesto nell'ambito delle domande di AUA precisando che non è possibile riconfermare nell'Autorizzazione Unica Ambientale le vecchie autorizzazioni (DPR 203/88) per un periodo di 15 anni, senza aver prima riveduto e rivalutato il progetto alla luce della nuova domanda e della nuova normativa e riformulato adeguate prescrizioni relativamente alle modalità di esercizio e controllo degli impianti con emissioni. Alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 è dettagliato invece l'elenco aggiornato delle categorie di impianti e di attività escluse dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Si raccomanda l'adesione alle autorizzazioni generali semplificate per quelle attività che ricadono nell'art. 272.2 D.Lgs 152/06, che devono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione e che hanno i requisiti di cui alla Determinazione della Provincia di Pisa n. 4323 del 11-10-2011.
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