Presentazione
Dal 01/01/2012, ai sensi art.15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati eventualmente rilasciati in violazione delle sopra citate norme sono nulli, non possono essere utilizzati dai soggetti cui sono prodotti, sono fonte di responsabilità per il soggetto che li rilascia.
Requisiti
Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta,previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (art. 33 co.1 DPR 223/1989).
Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio (art. 33 co.3 DPR 223/1989).
Documentazione necessaria
Documento di riconoscimento
Costi
I certificati sono assoggettati all’imposta di bollo; tale imposta non è dovuta qualora esista una causa di esenzione di cui al DPR 642/1972 o altra legge speciale.
Il cittadino che richiede presso l'Ufficio, il rilascio del certificato in esenzione da bollo è tentuto a dimostrare l'esistenza del motivo di esenzione.
- € 16,00 per l’imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, oltre € 1,50 di diritti di segreteria; é possibile, grazie all'utilizzo del bollo virtuale, assolvere all'imposta di bollo pagando direttamente presso l'ufficio.
- € 1,00 per i certificati esenti da bollo
Tempistica
Il rilascio è immediato